Regolamento
REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DI STUDI AMERICANI (CRISA)
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE
1. Il Centro di Ricerca lnterdipartimentale di Studi Americani (CRISA), d'ora in poi denominato Centro, è istituito e attivato con decreto rettorale su proposta dei Dipartimenti di: Architettura, Scienze della Formazione, Scienze Politiche, Lingue, Letterature e Culture Straniere, Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Studi Umanistici e previa approvazione degli organi centrali dell'Ateneo, nel rispetto delle norme statutarie (art.33) e del Regolamento Generale d'Ateneo (art. 20).
2. Il Centro ha sede presso il Dipartimento dell'Università degli Studi Roma Tre cui appartiene il proprio Direttore; tale Dipartimento costituisce la sede amministrativa del Centro.
3. Ai sensi dell'ali. 6 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il Centro si configura come un centro secondario di gestione, con autonomia regolamentare, organizzativa e gestionale; non è dotato di autonomia amministrativa e contrattuale.
4. Ulteriori Dipartimenti, con delibera del proprio Consiglio, possono chiedere di aderire al Centro successivamente all'attivazione, dandone comunicazione al Direttore del Centro.
5. Le richieste di cui al comma 4 vengono sottoposte al Consiglio del Centro, che si esprime in proposito e trasmette il proprio parere agli organi centrali.
6. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere del Consiglio del Centro e del Senato Accademico sulle richieste di cui al comma 4, delibera in merito all 'adesione al Centro degli ulteriori Dipartimenti.
ARTICOLO 2 - SCOPI E ATTIVITÀ
1. Il Centro si propone di coordinare e promuovere attività di ricerca interdisciplinare e intercontinentale, all'interno dell'Ateneo e sul territorio, tese ad una migliore conoscenza della realtà del Continente Americano, nei settori delle scienze letterarie, storiche, pedagogiche, politiche, geografiche, sociali e filosofiche, artistiche, antropologiche, architettoniche, della comunicazione e dello spettacolo. Ha anche il fine di agire d'intesa e creare sinergie con organismi nazionali e internazionali.
2. In particolare il Centro:
a) promuove e coordina attività di ricerca, formazione e consulenza anche sul territorio. A tal fine può utilizzare contratti e convenzioni con istituzioni ed enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dall'articolo 66 del D.P.R. n. 382/80;
b) promuove collaborazioni con altre istituzioni scientifiche nazionali o internazionali anche con l'attivazione e/o la stipula di contratti e/o convenzioni;
c) organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, ricercando collegamenti con analoghe strutture in Italia e all'estero; provvede alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche e rende disponibili tutti i materiali e la documentazione raccolti;
d) mette a disposizione dei docenti, degli studenti e dei dottorandi dei Dipartimenti che lo promuovono, e anche di quanti sono interessati, le sue risorse di ricerca scientifica.
ARTICOLO 3 - PERSONALE AFFERENTE E ADERENTE
1. Al momento dell'attivazione afferiscono al Centro, quali membri ordinari, i docenti appartenenti ai Dipartimenti proponenti, che abbiano sottoscritto la proposta di istituzione.
2. Acquisiscono lo status di membri ordinari del Centro gli ulteriori docenti appartenenti ai Dipartimenti proponenti o successivamente aderenti, la cui domanda di afferenza, presentata per iscritto al Direttore del Centro, sia approvata dal Consiglio del Centro.
3. Il Consiglio può deliberare l'adesione al Centro, in qualità di membri aderenti e non ordinari:
a) di docenti appartenenti ad altri Dipartimenti dell'Ateneo rispetto a quelli di cui al comma 2, la cui domanda di adesione sia stata presentata per iscritto al Direttore;
b) di studiosi italiani e stranieri, tramite cooptazione per chiara fama o previa presentazione di domanda per iscritto al Direttore;
c) l'adesione al Centro di titolari di assegni di ricerca o di borse di studio, oppure di studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca, che ne abbiano presentato richiesta per iscritto al Direttore e la cui adesione termina con il telmine della durata dell'assegno di ricerca o della borsa di studio o del corso di dottorato.
ARTICOLO 4 - ORGANI
1. Sono organi del Centro:
a) il Consiglio;
b) il Direttore;
c) la Giunta
ARTICOLO 5 - CONSIGLIO
1. Il Consiglio è composto dai membri ordinari afferenti al Centro, di cui all'art. 3, commi 1 e 2.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore; per le modalità di svolgimento delle riunioni si applica l'art. 43 dello Statuto di Ateneo.
3. Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, il personale aderente al Centro, di cui all'art. 3, comma 3.
4. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento sede amministrativa del Centro partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge le funzioni di segretario verbalizzante, in sua assenza viene sostituito dal docente più giovane presente alla seduta.
5. Il Consiglio determina le linee di attività del Centro, approvando la programmazione delle attività annuali, e in particolare:
a) approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione delle attività al Centro;
b) approva la relazione annuale sulle attività svolte, di cui all'art. 20, comma 5 del Regolamento generale di Ateneo, da trasmettere ai Dipartimenti aderenti e al Senato Accademico;
c) approva le proposte di stipula di contratti, convenzioni e accordi di collaborazione scientifica, relativi alle attività del Centro, proponendone la stipula al Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.
ARTICOLO 6 - DIRETTORE
1. Il Direttore è eletto dal Consiglio a maggioranza degli aventi diritto al voto e nominato con decreto del Rettore.
2. Per la prima elezione del Direttore, il Consiglio è convocato dal Decano dei propri componenti a riunirsi entro 30 giorni dalla data di attivazione del Centro.
3. Per le elezioni relative ai mandati successivi, il Decano convoca il Consiglio a riunirsi tra sessanta e quindici giorni prima del termine del mandato del Direttore in carica.
4. Nei casi di termine anticipato del mandato del Direttore, il Decano convoca il Consiglio a riunirsi entro 30 giorni dalla cessazione del mandato.
5. Il mandato del Direttore ha durata di tre anni accademici ed è rinnovabile per non più di una volta consecutivamente. In caso di entrata in carica in corso d'anno, l'anno accademico in corso si computa, ai fini della durata del mandato e della rieleggibilità, ove il periodo di esercizio della carica sia superiore a 6 mesi. Per la rieleggibilità si applica l'art. 41, comma 8 dello statuto di Ateneo.
6. Il Direttore:
a) presiede il Consiglio, cui presenta le proposte di deliberazione e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
b) promuove lo svolgimento delle attività del Centro, vigilando sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;
c) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
7. Il Direttore può designare tra i componenti del Consiglio il proprio Vice, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo o su apposita delega.
ARTICOLO 7 - GIUNTA
1. La Giunta è costituita eleggendo i componenti tra i membri ordinari del Consiglio, in numero pari almeno al numero dei Dipartimenti costituenti il Centro, e non più di due a Dipartimento, più il Direttore che la presiede. Il Segretario Amministrativo può partecipare alle riunioni della Giunta con voto consultivo.
2. La Giunta è eletta dal Consiglio. Ciascun elettore può esprimere un solo voto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, salvo quanto stabilito al precedente comma 1.
3. La Giunta predispone, su proposta del Direttore, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il programma di attività del CRISA per l'anno successivo. La Giunta resta in carica per tutta la durata della carica del Direttore in caso di cessazione di uno dei suoi membri, il Consiglio provvede ad una nuova designazione.
4. La Giunta del CRISA coadiuva il Direttore nelle seguenti funzioni:
a) definizione dei criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al CRISA per le attività di studio e di ricerca;
b) valutazione dei progetti di ricerca presentati dagli afferenti, anche ai fini di un eventuale finanziamento;
c) predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
d) collaborazione con gli organi di governo dell'Ateneo e con gli enti nazionali, regionali e locali, anche al fine di promuovere, elaborare ed attuare programmi di educazione permanente per insegnanti e adulti.
ARTICOLO 8 - RISORSE
1. Per lo svolgimento delle attività il Centro si avvale di un contributo di funzionamento annuale da parte di ciascuno dei Dipartimenti aderenti, nonché di risorse, in relazione alle finalità da esso perseguite, costituite da:
a) ulteriori finanziamenti provenienti dai Dipartimenti aderenti, sulla base del programma annuale delle attività scientifiche e per la realizzazione di specifici progetti di ricerca;
b) eventuali fondi per attività di ricerca assegnati a docenti afferenti al Centro;
c) fondi erogati dal MIUR, dal CNR o da altre istituzioni;
d) risorse provenienti da convenzioni o contratti con soggetti pubblici e privati, anche per la realizzazione di attività conto terzi.
ARTICOLO 9 - GESTIONE
1. Le attività amministrative e contabili sono assicurate dal Dipartimento sede amministrativa del Centro, conformemente al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Direttore del Dipartimento sede amministrativa stipula le convenzioni e i contratti relativi alle attività del Centro, proposti con delibera del Consiglio del Centro e approvati con delibera del Consiglio del Dipartimento.
3. Al Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro sono attribuite le funzioni, le relative responsabilità e i poteri, anche di spesa, connessi all'applicazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.
ARTICOLO 10 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte con delibera del Consiglio del Centro a maggioranza dei voti degli aventi diritto e sono sottoposte all'approvazione degli organi centrali dell' Ateneo, a seguito della quale sono emanate con decreto del Rettore.
ARTICOLO 11 - DURATA, RECESSO E DISATTIVAZIONE
1. La durata del Centro è stabilita in tre anni.
2. A seguito della trasmissione della terza relazione annuale sulle attività svolte, di cui all'art. 5, comma 5, lettera b), il Consiglio di Amministrazione, sulla base della valutazione delle attività svolte dal Centro effettuata dal Nucleo di Valutazione e acquisito il parere del Senato Accademico, delibera in merito al proseguimento dell'attività del Centro, se vi sia una richiesta in tal senso dei Dipartimenti aderenti, o alla sua eventuale disattivazione.
3. Un Dipartimento aderente può recedere dal Centro, con propria delibera consiliare, di cui viene data comunicazione al Direttore del Centro e agli organi centrali dell'Ateneo.
4. Il Dipartimento recedente è tenuto a concludere, per il tramite del proprio personale afferente al Centro, le eventuali attività in corso al momento del recesso.
5. Il Consiglio del Centro può deliberare in merito alla disattivazione della struttura, dandone comunicazione ai Dipartimenti aderenti e agli organi centrali dell'Ateneo.
6. Nella delibera di cui al comma 5 il Consiglio del Centro stabilisce la ripartizione tra i Dipartimenti aderenti delle eventuali risorse finanziarie assegnate al Centro.
7. Il Centro è formalmente disattivato con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.